diritto.io

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature" sono aggiunte le seguenti:
"le opere di sistemazione dei terreni nonche' tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".

Art. 2

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dai seguenti "Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi.
Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555
".

Art. 3

1. I commi 6° 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.
Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.
La "Cassa" puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalita' per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti".

Art. 4

1. L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.
La "Cassa" e' altresi' autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.
La "Cassa" e' inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalita', per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo".

Art. 5

1. Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7

1. A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei Comuni medesimi sono autorizzati ad adottare le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 615.

2. Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8

1. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, con le modalita' determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 46 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

Art. 9

1. Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il complemento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi altrimenti.

2. I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.

3. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, gia' iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si fara' fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Art. 11

1. L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 55, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.
Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, puo' essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio".

Art. 12

1. I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:
"Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalita' di cui al comma precedente, puo' essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purche' i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, ne' forniti, ne' garantiti dallo Stato o dalla "Cassa" e che non siano stati inoltre attinti presso il medio credito".