Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise
Testo in vigore al
Art. 13 Presidenza provvisoria
1. Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima.
2. La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' tra i presenti.
3. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Art. 14 Elezione dell'Ufficio di presidenza
1. Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
2. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.
4. In caso di parita' dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed e' proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.
5. Per la elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. In caso di parita' di voti prevale l'eta'. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari.
7. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
8. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vice Presidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vice Presidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'Ufficio di presidenza.
9. Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'articolo 18 del presente Statuto e del regolamento interno.
Art. 15 Ufficio di presidenza
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale garantisce il rispetto delle norme del regolamento interno, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione della minoranza; assicura il buon andamento dei lavori delle Commissioni e dei servizi consiliari e programma, d'intesa con il Presidente della Giunta, i Presidenti dei gruppi consiliari e con i Presidenti delle Commissioni, l'ordine dei lavori del Consiglio regionale.
Art. 16 Modalita' di convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente, sentiti l'Ufficio di presidenza, i Presidenti dei gruppi ed il rappresentante della Giunta con cui si concorda anche l'ordine del giorno.
2. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio, di giugno e di ottobre.
3. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il suo Presidente lo ritenga opportuno.
4. Il Presidente deve convocarlo in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.
5. La convocazione e' effettuata da uno dei Vice Presidenti nei casi nei quali e obbligatoria e il Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.
6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, e' recapitato a cura del Presidente del Consiglio ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso e' ridotto a ventiquattro ore e la pubblicazione omessa.
9. Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei consiglieri.
Art. 17 Regolamento interno
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
Art. 18 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonche' per il parere preventivo, sui provvedimenti della. Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.
2. Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate.
4. L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali e' preceduto dalla audizione, da parte della competente Commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalita' stabilite con il regolamento.
5. Nelle materie di interesse regionale, le Commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attivita' del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, della assistenza di esperti.
6. Le Commissioni permanenti vigilano, altresi', sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonche', previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio puo' istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale.
8. Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.
Art. 19 Modalita' delle deliberazioni
1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.
2. Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
Capo II. La giunta
Art. 20 Composizione della Giunta
1. La Giunta regionale e' composta dal Presidente, che ne mantiene la unita' di indirizzo, e da non piu' di otto assessori, incaricati di dirigere i servizi regionali per settori omogenei, sulla base delle determinazioni collegiali.
2. La Giunta provvede alla assegnazione delle attribuzioni tra i suoi componenti.
3. Il Presidente della Giunta designa l'assessore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Presidente della Giunta deve comunicare al Consiglio le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.
Art. 21 Elezione della Giunta
1. Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva.
2. La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
Art. 22 Competenze e attribuzioni della Giunta
1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spetta:
a) dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento e' responsabile;
b) attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;
c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
d) deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;
e) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
f) deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;
g) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio;
h) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sui contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
i) deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonche' in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
l) predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;
m) esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Art. 23 Modalita' di riunione e di deliberazione della Giunta
1. La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la meta' dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' dei voti prevale quello del Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.
Art. 24 Responsabilita' della Giunta
1. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.
2. Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 25 Decadenza della Giunta
1. La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. La Giunta ed il suo Presidente decadono altresi' dallo ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario.
4. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.
Art. 26 Dimissioni del Presidente
1. Le dimissioni o la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente della Giunta, comportano l'obbligo delle dimissioni dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni del Presidente non hanno effetto se non dopo che il Consiglio ne ha preso atto.
Art. 27 Ordinaria amministrazione
1. La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 28 Dimissioni o decadenza di componenti della Giunta
1. Nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa di singoli componenti della Giunta, il Presidente della Giunta ne propone immediatamente la sostituzione al Consiglio.
2. In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Presidente incarica altro componente per lo svolgimento delle relative funzioni.
3. La Giunta e' rinnovata per intero ove venga a mancare un terzo dei suoi componenti, tenendo conto nel calcolo anche del Presidente.
Art. 29 Modalita' di sostituzione del Presidente o della Giunta
1. Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale e' invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, il Consiglio regionale e' convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione.
2. Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Capo III. Il presidente della giunta
Art. 30 Il Presidente della Giunta
1. Il Presidente della Giunta:
a) rappresenta la Regione;
b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
c) indice i referendum previsti dallo Statuto;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) sottoscrive gli atti della Regione;
g) sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attivita' collegiale dei componenti della Giunta;
h) rappresenta la Regione in giudizio;
i) promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.
Titolo IV. La formazione delle leggi e dei regolamenti
Art. 31 Potesta' legislativa e regolamentare
1. Le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio regionale e non possono formare oggetto di delega.
Art. 32 Iniziativa legislativa
1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.
Art. 33 Modalita' dell'iniziativa legislativa
1. L'iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di una proposta di legge redatta in articoli.
2. Le proposte di legge della Giunta sono sottoscritte dal Presidente e dagli assessori competenti.
3. Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
4. Le sottoscrizioni delle proposte di legge presentate dagli elettori devono essere autenticate nelle forme previste dalla legge elettorale regionale per la presentazione delle candidature.