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Sez. 5, Sentenza n. 2840 del 25/02/1983 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158269 - 01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158269-01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONTROLLO - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI COLPA - ESTREMI.*

La responsabilità del direttore responsabile, che, con la sua condotta omissiva, abbia determinato una pubblicazione criminosa, scaturisce, a titolo di colpa e non oggettivamente, dalla violazione dell'Obbligo giuridico di impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati. (Conf mass n 138738).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)