Sez. 2, Sentenza n. 31535 del 12/09/2025 Ud. (dep. 22/09/2025) Rv. 288559-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SCORRERIE IN ARMI | Aggravante di cui all’art. 416, comma quarto, cod. pen. - Differenze con l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. – Indicazione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SCORRERIE IN ARMI
L'aggravante della scorreria in armi, prevista dall'art. 416, comma quarto, cod. pen., si differenzia da quella dell'essere l'associazione di tipo mafioso armata, di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., in quanto richiede il trasferimento di associati armati da un luogo ad un altro, sicché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la semplice disponibilità di armi.
Cod. Pen. art. 416 com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)