Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione del 26 febbraio 2016 che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni1 («il regolamento di abilitazione dell'OMC»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
A. MISURE IN VIGORE
Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/20092, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («Cina»).
Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione («DSB») dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha approvato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del gruppo di esperti, modificata dalla relazione dell'organo d'appello nella controversia «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina»3 («le relazioni originali»). In seguito a un riesame per l'attuazione delle relazioni originali, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/20124, che ha modificato il regolamento (CE) n. 91/2009.
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/5195 la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto, in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio6, le misure modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.
Le misure mantenute dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 hanno assunto la forma di un dazio ad valorem stabilito a titolo individuale per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione a un livello compreso tra lo 0,0 % e il 69,7 %. Contemporaneamente, il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato fissato a un livello del 54,1 %, mentre il dazio residuo per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato ammontava al 74,1 %.
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio7, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/20128, le misure sono state estese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia.
B. RELAZIONI SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEL DSB DELL'OMC
Come indicato nel considerando 2, il Consiglio ha disposto l'attuazione delle relazioni originali con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012.
La Cina ha ritenuto tuttavia che la misura adottata dall'Unione europea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 per l'attuazione delle relazioni originali fosse in contrasto con varie disposizioni dell'accordo antidumping e del GATT 1994. Il 30 ottobre 2013 la Cina ha chiesto consultazioni con l'Unione europea, a norma degli articoli 4 e 21.5 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie («DSU») dell'OMC. Il 5 dicembre 2013 la Cina ha chiesto la costituzione di un gruppo di esperti a norma dell'articolo 21.5 del DSU («gruppo di esperti per la verifica della conformità»). Il 27 marzo 2014 il direttore generale dell'OMC ha formato tale gruppo di esperti.
Il 7 agosto 2015 la relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità9 è stata distribuita ai membri dell'OMC. Il 9 settembre 2015 l'Unione europea ha comunicato al DSB, in conformità agli articoli 16.4 e 17 del DSU, la propria decisione di adire l'organo d'appello per alcune questioni giuridiche inerenti alla relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità e alcune interpretazioni giuridiche fatte dal gruppo di esperti. Il 14 settembre 2015 la Cina ha comunicato al DSB la sua decisione di procedere a un'impugnazione incidentale.
Il 18 gennaio 2016 la relazione sulla verifica della conformità dell'organo di appello10 è stata distribuita ai membri dell'OMC. La relazione del gruppo di esperti per la verifica della conformità, diffusa il 7 agosto 2015, e relazione sulla verifica della conformità dell'organo d'appello, diffusa il 18 gennaio 2016, sono denominate «relazioni sulla conformità».
Nelle relazioni sulla conformità è stato rilevato, tra l'altro, che l'UE ha agito in contrasto con:
l'articolo 2.4 dell'accordo antidumping per quanto riguarda il trattamento di alcune informazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti del produttore del paese di riferimento utilizzati per determinare i valori normali e per quanto riguarda le differenze di tassazione e le differenze in materia di accesso alle materie prime, utilizzo dell'elettricità prodotta autonomamente, efficienza del consumo di materie prime, efficienza del consumo di elettricità e produttività per dipendente,
l'articolo 2.4.2 dell'accordo antidumping per quanto riguarda le operazioni di esportazione per le quali non vi era alcuna corrispondenza nelle vendite del produttore del paese di riferimento,
gli articoli 4.1 e 3.1 dell'accordo antidumping per quanto riguarda la definizione dell'industria nazionale e del pregiudizio,
l'articolo 6.1.2 dell'accordo antidumping per quanto riguarda la questione se il produttore del paese di riferimento avrebbe dovuto essere trattato come una parte interessata e per quanto riguarda la comunicazione ai produttori cinesi delle informazioni fornite dal produttore del paese di riferimento concernenti l'elenco e le caratteristiche dei suoi prodotti,
gli articoli 6.4, 6.2, 6.5 e 6.5.1 dell'accordo antidumping per quanto riguarda il trattamento di alcune informazioni relative alle caratteristiche del prodotto del produttore del paese di riferimento.
Nella relazione sulla verifica della conformità dell'organo d'appello, quest'ultimo ha raccomandato che il DSB chiedesse all'Unione europea di conformare le misure risultate in contrasto con l'accordo antidumping agli obblighi derivanti dall'accordo antidumping.
Il 12 febbraio 2016 il DSB ha adottato le relazioni sulla conformità.
Viste le conclusioni di cui al considerando 10, la Commissione ritiene opportuno, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di abilitazione dell'OMC, abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009, modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 e mantenuti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 («le misure controverse»).
L'abrogazione delle misure controverse dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e pertanto non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio, diverso dall'acciaio inossidabile, cioè viti per legno (tirafondi esclusi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni con capocchia (anche con rispettivi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni destinati a fissare elementi delle strade ferrate) e rondelle, attualmente classificati con i codici NC 73181290, 73181491, 73181499, 73181559, 73181569, 73181581, 73181589, ex73181590, ex73182100 ed ex73182200 (codici TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098) e originari della Repubblica popolare cinese, estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia, sono abrogati e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.
Art. 2
L'abrogazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come disposto all'articolo 3, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker