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Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 03/04/1987 (Rv. 452310 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE AGRARIE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452310-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE AGRARIE - NOZIONE.*

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, non modificato dall'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203, affinché sussista la Competenza della Sezione specializzata agraria è sufficiente che venga dedotta in giudizio, in via di Azione o di eccezione, l'esistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico o di altro rapporto agrario soggetto a proroga, e che tale deduzione non risulti prima facie assolutamente pretestuosa in base alle stesse argomentazioni delle parti, senza necessità di altre indagini. (Conf 938/86, mass n 444460; (Conf 5165/85, mass n 442473; (Conf 4643/84, mass n 436550).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)