Sez. 6, Sentenza n. 39212 del 15/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010) Rv. 248688 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 75 "bis" d. P.R. n. 309 del 1990 - Convalida del giudice - Termini a difesa - Violazione - Conseguenze.
STUPEFACENTI - IN GENERE
È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 75-bis d. P.R. n. 309 del 1990, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'annullamento del decreto di convalida comporta la perdita di efficacia del provvedimento del questore, poiché una rinnovata convalida incontrerebbe l'ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge, ed ormai decorso).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 13/12/1898 num. 401 art. 6, Costituzione art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)