Sez. 6, Sentenza n. 1525 del 12/10/1967 Ud. (dep. 13/02/1968) Rv. 106766 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE -OBBLIGO E NON FACOLTA DEL GIUDICE - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE -OBBLIGO E NON FACOLTA DEL GIUDICE - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE.*
Secondo l'attuale testo dell'art.314 cod.proc.pen. il disporre la perizia non e piu una facolta, ma un Obbligo del giudice, sempre che sia necessaria un'indagine la quale richieda particolari cognizioni di determinate scienze od arti, per cui non puo essere ordinata perizia per valutazioni tecniche per le quali e sufficiente la cultura speciale che ogni magistrato deve possedere. (V.105284, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)