Sez. L, Sentenza n. 1135 del 22/04/1974 (Rv. 369124 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - SENTENZA D'APPELLO NEGATIVA DELLA LIMITATA CAPACITA DELL'OPERAIO - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - DIFFERENZA TRA IMPIEGATI ED OPERAI - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - SENTENZA D'APPELLO NEGATIVA DELLA LIMITATA CAPACITA DELL'OPERAIO - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA PRONUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
La sentenza di appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della riduzione della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 deve essere cassata con rinvio se nelle more del giudizio di Cassazione sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160, perche nel giudizio di rinvio si tenga conto della normativa quale risulta modificata per effetto di tale sentenza, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la discriminazione, contenuta nella norma applicata dal giudice del merito, tra operai ed impiegati in tema di riduzione della capacita di guadagno. (Conf 159'73, mass n 361930).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)