Sez. 1 - , Ordinanza n. 29798 del 12/12/2017 (Rv. 646583 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Pubblico incanto o licitazione privata - Verbale di aggiudicazione - Costituzione del vincolo negoziale - Condizioni - Potere discrezionale della P.A. di differimento - Sussistenza - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
L'art. 16, comma 4, r.d. n. 2440 del 1923, nell'attribuire al verbale di aggiudicazione definitiva, formato a seguito di incanto pubblico o licitazione privata, un'efficacia equivalente a quella del contratto, non detta una norma imperativa, restando nella facoltà discrezionale della P.A. rinviare ad un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva ritenuto trasferito in favore di un privato un garage di proprietà di una scuola, ancorché la giunta esecutiva di quest’ultima, mostrando di non voler procedere immediatamente alla stipula del contratto, si fosse limitata a graduare le offerte ricevute, demandando al preside la definizione dell’“iter” traslativo, mediante comunicazione al vincitore della gara e, per l’ipotesi di sua rinuncia, agli altri offerenti di seguito collocati in graduatoria, fino al suo esaurimento).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)