Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Fermi restando i termini e le modalita' fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, a decorrere dal 1 gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unita' sanitarie locali, e' nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti gia' spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione della assistenza sanitaria.
2. Per gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.
3. La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
4. Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attivita' derivante dall'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unita' sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attivita' di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
5. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12 bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
6. Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981.3
7. All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unita' sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unita' sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.
Art. 2
1. I presidenti delle giunte regionali o delle giunte provinciali di Trento e Bolzano sono delegati a nominare, fra i dirigenti degli enti o casse disciolti inclusi nei contingenti da iscrivere nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il commissario unico regionale di cui al precedente art. 1 ed eventualmente sub-commissari.
2. In caso di inadempienza provvede il commissario di Governo.
Art. 3
1. I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro il termine di cui al precedente comma le regioni che non hanno compiutamente realizzato quanto indicato dal quinto comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, nonche' dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono avanzare al Ministero della sanita' motivata domanda di proroga dei termini di cui al precedente comma. La domanda deve essere corredata dal programma dei presidi e dei servizi di assistenza psichiatrica e di salute mentale con indicazione dei relativi tempi di realizzazione e attivazione.
3. Il Ministro della sanita' entro il termine di cui al primo comma, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto dispone la proroga richiesta, che non potra' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 1981.
Art. 4
1. Nelle regioni in cui, ai sensi del precedente articolo, sia stata disposta la proroga nei termini di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli infermi di mente, gia' ricoverati anteriormente alla data del 18 maggio 1978, che lo richiedano, laddove non siano disponibili forme alternative di assistenza sul territorio, possono essere riammessi negli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici o negli istituti di cura privati che svolgono esclusivamente attivita' psichiatrica solo previa certificazione, recante le motivazioni che giustificano il ricovero, rilasciata da uno dei servizi di cui allo art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero, ove questi non siano stati istituiti, da uno dei servizi all'uopo individuati dalla USL, o in mancanza dalla regione competente per territorio.
2. Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorita' sanitaria competente.
3. Alla esibizione di analoga certificazione e' altresi' subordinato il ricovero nelle case di cura private neuropsichiatriche convenzionate.
Art. 5
1. All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale"
Art. 6
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 331
Art. 7
1. Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 29 settembre 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.
2. Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 29 settembre 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
Art. 8
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 GIUGNO 1981, N. 331
Art. 8-bis
1. Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unita' sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 8-ter
1. Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attivita' connesse all'erogazione delle prestazioni termali.
2. Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' costituito esclusivamente dalle somme gia' destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.
3. Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1982, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 MARZO 1982, N. 98
Art. 9
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dati a Roma, addi' 30 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 23