Sez. 2, Sentenza n. 9263 del 02/02/2012 Ud. (dep. 09/03/2012) Rv. 252706 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione - Appello della sola parte civile - Ammissibilità - Prescrizione del reato sopravvenuta - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
È ammissibile, anche in assenza del gravame del pubblico ministero, l'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza con la quale il primo giudice ha dichiarato la prescrizione del reato. (La Suprema Corte ha precisato che il giudice di appello che riconosca l'erroneità della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunziata in primo grado, sia pure ai soli fini civilistici, deve entrare nel merito dell'imputazione e, quindi, ove la ritenga fondata, pronunziare sulla domanda proposta dalla parte civile anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)