Sez. 1, Sentenza n. 11051 del 05/10/1999 (Rv. 530464 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Sottoscrizione della decisione da parte del presidente o del relatore - Omissione - Conseguenze - Nullità radicale ed insanabile della decisione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'omessa sottoscrizione della decisione della Commissione Tributaria da parte del presidente o del relatore determina, ai sensi degli artt. 37 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, 132 e 161 cod. proc. civ., (nel caso in cui il loro impedimento non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cod.proc.civ.) la nullità radicale ed insanabile della decisione, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)