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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 11 del 1987

Decisione
decisa il 1987-01-14, depositata il 1987-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:11
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 4015

  • Regione piemonte e regione lazio
  • Tributi regionali
  • Tasse sulle concessioni relative alle riserve di caccia
  • Misura della tassa
  • Determinazione
  • Criteri
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate - in quanto le disposizioni denunciate, nelle parti impugnate, sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime con precedente pronuncia - le questioni di legittimità - sollevate in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 57 della L. reg. Piemonte 17 ottobre 1979 n. 60 e dell'art. 4 della L. reg. Lazio 28 settembre 1979 n. 79, nella parte in cui fissano in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia. - S. n. 271/1986

Norme impugnate

  • art. 4 legge regionale Lazio 28 settembre 1979, n. 79
  • art. 57 legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60

Parametri

Massima n. 4016

  • Regione piemonte
  • Tributi regionali
  • Tasse sulle concessioni relative alle riserve di caccia
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto già dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni non diverse da quelle già esaminate - la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., del n. 14 della tariffa allegata alla L. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 relativamente alla misura della tassa di concessione regionale per le aziende venatorie e le riserve di caccia. - S. n. 271/1986.

Norme impugnate

  • legge regionale Piemonte 6 marzo 1980, n. 13

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla legge della Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze emesse il 1° aprile 1986 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985, dal Tribunale di Roma (n. 24 ordinanze), iscritte ai nn. 434, da 471 a 482, da 495 a 506 del registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42 della 1ª serie speciale del 1986; Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 1° aprile 1986 il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia nella misura di lire ottomila per ettaro; che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata sollevata anche, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968; che con le altre ordinanze indicate in epigrafe, emesse dal Tribunale di Roma il 22 novembre 1985, è stata sollevata altresì, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui fissa in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia;
punto 2
Considerato che, vertendo su questioni analoghe, i giudizi vanno riuniti; che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche, dichiarando costituzionalmente illegittimi, nelle parti impugnate, l'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e l'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13; dichiarando assorbita, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme su dette, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968; che, pertanto, essendo stati gli artt. 57 della l. Reg. Piemonte n. 60 del 1979 e 4 della l. Reg. Lazio n. 79 del 1979 già dichiarati costituzionalmente illegittimi e non sussistendo ragioni, quanto alle altre norme impugnate, per discostarsi dalla precedente decisione, le questioni risultano già decise;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); del n. 14 della tariffa allegata alla l. Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali); dell'art. 4 della l. Reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: PESCATORE Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

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