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Sez. 2, Ordinanza n. 3279 del 13/02/2026 (Rv. 677305-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ex art. 191 T.U.F. - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677305-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 191, comma 2, T.U.F., non può riconoscersi natura sostanzialmente penale, avuto riguardo ai criteri alternativi della qualificazione giuridica (di illecito amministrativo), della natura (caratterizzata dall'assenza di un divieto di generale applicabilità, essendo la norma indirizzata ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche) e del grado di severità - priva della connotazione dell'afflittività economica, da valutarsi rispetto ad un contesto normativo che, nell'ordinamento sezionale del credito e della finanza, prevede sanzioni amministrative pecuniarie di importo fino a milioni di euro ed in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori degli investitori, nonché del mercato finanziario e del risparmio -. (Fattispecie relativa ad una sanzione amministrativa irrogata ad un componente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito per la quale, secondo la normativa applicabile ratione temporis, era prevista una forbice edittale compresa tra cinquemila euro e cinquecentomila euro).

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)