Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Testo in vigore al
Art. 117 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. In deroga all’articolo 114, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o
b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sottosezione.
3. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ»
ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI»
HR: «IZDANO NAKNADNO»
CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ»
DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»
DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»
ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT»
EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»
EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
FR: «DÉLIVRÉ À POSTERIORI»
IT: «RILASCIATO A POSTERIORI»
LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»
LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»
HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»
MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»
NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI»
PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»
PT: «EMITIDO A POSTERIORI»
RO: «ELIBERAT ULTERIOR»
SL: «IZDANO NAKNADNO»
SK: «VYDANÉ DODATOČNE»
FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»
SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
4. La dicitura di cui al paragrafo 3 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Art. 118 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità competenti che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
BG: «ДУБЛИКАТ»
ES: «DUPLICADO»
HR: «DUPLIKAT»
CS: «DUPLIKÁT»
DA: «DUPLIKÁT»
DE: «DUPLIKAT»
ET: «DUPLIKAAT»
EL: «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»
EN: «DUPLICATE»
FR: «DUPLICATA»
IT: «DUPLICATO»
LV: «DUBLIKĀTS»
LT: «DUBLIKATAS»
HU: «MÁSODLAT»
MT: «DUPLIKAT»
NL: «DUPLICAAT»
PL: «DUPLIKAT»
PT: «SEGUNDA VIA»
RO: «DUPLICAT»
SL: «DVOJNIK»
SK: «DUPLIKÁT»
FI: «KAKSOISKAPPALE»
SV: «DUPLIKAT»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Art. 119 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata da uno dei seguenti soggetti:
a) un esportatore autorizzato dell’Unione a norma dell’articolo 120 del presente regolamento;
b) qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente di uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR, a condizione che l’assistenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento sia prestata anche nell’ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell’Unione o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o di altre autorità competenti del paese o territorio di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti previsti dal titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato 22-13 , utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell’articolo 120 del presente regolamento, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.
Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l’uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l’esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l’esportatore dall’espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
Art. 120 Esportatore autorizzato (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali dell’Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, in prosieguo denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti spedizioni di prodotti originari dell’Unione a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualifica di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Esse possono revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Art. 121 Validità della prova dell’origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4.
Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell’Unione;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell’Unione.
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.
5. La procedura descritta nel paragrafo precedente si applica anche nei casi in cui un’unica prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali per importazioni con spedizioni scaglionate in conformità dell’articolo 115 del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità doganali competenti possono concedere un periodo di applicazione superiore a tre mesi.
Art. 122 Esonero dalla prova dell’origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti previsti per l’applicazione del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 123 Discordanze ed errori formali (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
§ 11. Metodi di cooperazione amministrativa ai fini del controllo dell’origine nell’ambito delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori
Art. 124 Cooperazione amministrativa (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell’aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d’inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Tali informazioni sono riservate; tuttavia, nell’ambito di un’immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.
2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.
Art. 125 Controllo delle prove dell’origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d’importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’osservanza degli altri requisiti del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d’importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
Qualora le autorità doganali dello Stato membro d’importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all’articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione o alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di importazione entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell’origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario o dell’Unione.
4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero non consentono di determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
5. Se dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle disposizioni del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il paese o territorio beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, l’Unione può partecipare a dette inchieste.
6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di esportazione o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui i certificati di circolazione sono stati rilasciati.
§ 12. Altre disposizioni applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione per taluni paesi o territori
Art. 126 Ceuta e Melilla (Articolo 64, paragrafo 1, del codice)
1. Le disposizioni delle sottosezioni 10 e 11 si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possono essere considerati originari dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze o originari di Ceuta e Melilla.
2. Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.
3. Le disposizioni delle sottosezioni 10 e 11 relative al rilascio, all’utilizzo e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente sottosezione a Ceuta e Melilla.
Capo 3. Valore in dogana delle merci
Art. 127 Disposizioni generali [Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]
1. Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l’una è il datore di lavoro dell’altra;
d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra;
e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra;
f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona;
h) sono membri della stessa famiglia.
2. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda.
Art. 128 Valore di transazione (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
1. Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.
2. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita.
Art. 129 Prezzo effettivamente pagato o da pagare (Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)
1.
Il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone:
a) il venditore;
b) un terzo a beneficio del venditore;
c) un terzo collegato al venditore;
d) un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore.
I pagamenti possono essere fatti, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.
2. Le attività, comprese le attività di commercializzazione, avviate dal compratore o da un’impresa collegata al compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all’articolo 71 del codice, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore.
Art. 130 Riduzioni (Articolo 70, paragrafi 1 e 2, del codice)
1. Ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice, le riduzioni sono prese in considerazione se, al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, il contratto di vendita prevede la loro applicazione e il loro importo.
2. Le riduzioni per pagamento anticipato sono prese in considerazione con riguardo alle merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Le riduzioni derivanti dalle modifiche al contratto successive al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana non sono prese in considerazione.
Art. 131 Consegna parziale (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
1. Quando le merci dichiarate per un regime doganale rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un’unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice è calcolato proporzionalmente sulla base del prezzo del quantitativo totale acquistato.
2. L’applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale di una spedizione o di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.
Art. 132 Adeguamenti dei prezzi per i prodotti difettosi (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)
Un adeguamento del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, effettuato dal venditore in favore dell’acquirente, può essere preso in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le merci erano difettose al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica;
b) il venditore ha effettuato l’adeguamento per compensare il difetto al fine di soddisfare una delle seguenti condizioni:
i) un obbligo contrattuale stipulato prima dell’accettazione della dichiarazione in dogana;
ii) un obbligo legale applicabile alle merci;
c)
Art. 133 Valutazione delle condizioni e prestazioni (Articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del codice)
Se la vendita o il prezzo delle merci importate sono soggetti a condizioni o prestazioni il cui valore possa essere determinato in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore è considerato come parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, a meno che tali condizioni o prestazioni non si riferiscano ad uno dei due casi seguenti:
a) un’attività cui si applica l’articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento;
b) un elemento del valore in dogana ai sensi dell’articolo 71 del codice.
Art. 134 Operazioni tra soggetti collegati [Articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice]
1. Qualora il compratore e il venditore siano collegati, e al fine di determinare se tale legame non abbia influenzato il prezzo, le circostanze proprie della vendita sono esaminate ove del caso e al dichiarante è concessa la possibilità di fornire ulteriori informazioni particolareggiate eventualmente necessarie in merito a tali circostanze.
2. Tuttavia, le merci sono valutate ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice se il dichiarante dimostra che il valore di transazione dichiarato è estremamente vicino a uno dei seguenti valori assunti come criteri, determinati allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:
a) il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati in alcun caso particolare, di merci identiche o similari per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione;
b) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del codice;
c) il valore in dogana di merci identiche o similari, determinato a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, lettera d), del codice.
3. Al momento di stabilire il valore di merci identiche o similari di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) le differenze dimostrate tra i livelli commerciali;
b) le quantità;
c) gli elementi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, del codice;
d) i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite in cui venditore e compratore non sono collegati, se tali costi non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite tra soggetti collegati.
4. I valori assunti come criteri di cui al paragrafo 2 devono essere utilizzati su richiesta del dichiarante. Essi non sostituiscono il valore di transazione dichiarato.
Art. 135 Beni e servizi utilizzati per la produzione delle merci importate [Articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice]
1.
Se un acquirente fornisce al venditore uno dei prodotti o servizi elencati all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, il valore di tali prodotti e servizi è considerato pari al loro prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto comprende tutti i pagamenti che l’acquirente dei prodotti o servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), è obbligato a fare per acquisire i prodotti o i servizi.
Se tali prodotti o servizi sono stati prodotti dal compratore o da una persona con la quale esso è legato, il loro valore è dato dal costo della loro produzione.
2. Se il valore dei prodotti e dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso è determinato sulla base di altri dati oggettivi e quantificabili.
3. Se i prodotti di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice, sono stati utilizzati dall’acquirente prima di essere forniti, il loro valore è rettificato per tener conto di qualsiasi ammortamento.
4. Il valore dei servizi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del codice include i costi delle attività di sviluppo non andate a buon fine nella misura in cui tali costi sono stati sostenuti per progetti o ordini relativi alle merci importate.
5. Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo dei disegni di progettazione preliminari.
6. Il valore dei prodotti ceduti e dei servizi prestati, quale stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 5, è ripartito proporzionalmente sui prodotti importati.
Art. 136 Corrispettivi e diritti di licenza [Articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del codice]
1. Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.
2. Se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
3. Se i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.
4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento;
b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali;
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
5. Il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.
Art. 137 Luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione [Articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice]
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, per luogo d’introduzione nel territorio doganale dell’Unione si intende:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di primo arrivo nel territorio doganale dell’Unione;
b) per le merci trasportate via mare in uno dei dipartimenti francesi d’oltremare che fanno parte del territorio doganale dell’Unione e trasportate direttamente verso un’altra parte del territorio doganale dell’Unione, o viceversa, il porto di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che esse siano state scaricate o trasbordate in tale porto;
c) per le merci trasportate via mare e poi, senza trasbordo, per una via navigabile interna, il primo porto in cui può essere effettuato lo scarico;
d) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile interna o su strada, il luogo in cui si trova l’ufficio doganale di entrata;
e) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo di attraversamento della frontiera del territorio doganale dell’Unione.
2. Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera e), del codice, se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione e trasportate a destinazione in un’altra parte di tale territorio attraverso territori esterni al territorio doganale dell’Unione, il luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione è il luogo in cui le merci sono state introdotte per la prima volta in tale territorio doganale, a condizione che esse siano trasportate direttamente, attraverso tali territori, al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate in territori al di fuori del territorio doganale dell’Unione per motivi attinenti unicamente al trasporto.
4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3 non sono rispettate, il luogo in cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione è il seguente:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di scarico;
b) per le merci trasportate con altri modi di trasporto, il luogo indicato al paragrafo 1, lettere c), d) o e), situato nella parte del territorio doganale dell’Unione verso cui le merci sono spedite.