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Sez. 1, Sentenza n. 1395 del 11/06/1984 Cc. (dep. 04/07/1984) Rv. 165174 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - TEMPESTIVA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - ANNULLAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUCCESSIVA DECISIONE NEL MERITO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 263 TER COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165174-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - ISTANZA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - TEMPESTIVA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - ANNULLAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SUCCESSIVA DECISIONE NEL MERITO DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 263 TER COD. PROC. PEN. - LEGITTIMITÀ.*

Nel caso in cui la pronuncia di riesame del tribunale della libertà sia intervenuta nei termini di cui all'art. 263 ter cod. proc. pen., il titolo della custodia preventiva deve ritenersi pienamente valido ed efficace, indipendentemente dalle ulteriori vicende della pronuncia in fase di impugnazione, non potendosi più verificare la caducazione automatica del titolo medesimo, previsto dalla suddetta norma, anche se il tribunale abbia fondato la sua decisione su motivi diversi da quelli indicati nella richiesta di riesame. (fattispecie di erronea ma tempestiva declaratoria di inammissibilità della istanza di riesame della convalida dello arresto annullata dalla Corte di Cassazione, e successiva decisione nel merito da parte del tribunale dopo la scadenza del termine di cui all'art. 263 ter cod. proc. pen., ritenuta ormai svincolata dall'osservanza di tale termine). (Conf mass n 163055, sez 1).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)