Sez. L, Sentenza n. 2051 del 18/05/1977 (Rv. 385771 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - TERMINI - PERENTORIETA - DECADENZA - ABROGAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE SUL NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - TERMINI - PERENTORIETA - DECADENZA - ABROGAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE SUL NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
L'art 8 della legge 11 agosto 1973 n 533, che ha eliminato il carattere perentorio dei termini previsti dalle leggi speciali per la presentazione dei ricorsi amministrativi in tema di controversie previdenziali, e applicabile, a norma dell'art 20 della citata legge, anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di questa ed ha, quindi, rimosso pure le decadenze e la conseguente improponibilita della domanda gia verificatasi a causa dell'inosservanza degli anzidetti termini in ordine alle controversie per le quali penda ancora giudizio a tale data. Il venir meno di tali decadenze deve essere rilevato d'ufficio anche in Sede di legittimita, non essendo l'applicabilita della cennata norma ostacolata dal fatto che nei cennati giudizi, risulti gia emanata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza d'improcedibilita della domanda da parte del giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)