Sez. U, Sentenza n. 1801 del 29/03/1979 (Rv. 398166 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE ORDINARIO - INDICAZIONE DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO O IN SEDE ORDINARIA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POTERI DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL GIUDICE ORDINARIO - INDICAZIONE DEL PRETORE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO O IN SEDE ORDINARIA - ESCLUSIONE.*
Esula dai poteri delle Sezioni Unite della suprema Corte, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, stabilire se della controversia, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo, debba conoscere o meno il pretore in funzione di giudice del lavoro, atteso che la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, non integra questione di giurisdizione, configurabile solo fra giudici appartenenti a diversi ordini, ma si pone esclusivamente in termini di diversita di rito ed eventualmente di Competenza. (V 1881/76, mass n 380680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)