Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale
Testo in vigore al
Art. 8
1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.
2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale .
3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, e' effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta .
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 10-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
Art. 11
1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o e' ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie rela- tive all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.
2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.
3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.
4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si e' verificato il fatto che le ha originate.
Art. 12
1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento.
Art. 13
1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto.
3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.
Art. 14
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione e' disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.
Art. 15
1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui e' stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle prov- ince di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.
Art. 16
1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.
2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218.
Art. 17
1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.
2. Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
3. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalita' di ricorso all'indebitamento, nonche' le procedure per l'attivita' contrattuale.
Art. 18
1. Le province disciplinano con legge le modalita' e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.
2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la giunta provinciale presenta al consiglio.
Art. 19
1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entita' dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorita' dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.
Art. 20
1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo e' fissata al 1 gennaio 1973.
2. I rapporti finanziari derivanti dell'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalita' provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.
4. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.
5. Le somme da detrarre ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.
6. Fino a quando non sara' emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 21
1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.
2. Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro per le
riforme istituzionali e gli affari regionali
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 23