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Sez. 5, Sentenza n. 22034 del 13/10/2006 (Rv. 595455 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Erogazioni liberali - Inserimento fra le componenti negative del reddito - Condizioni - Ricorrenza - Prova - Onere.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595455-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo al reddito d'impresa, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le liberalità erogate ai sensi degli artt. 62, comma 1, 65 e 48, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, astrattamente deducibili entro determinati limiti, sono state sostenute in conformità delle disposizioni di legge e sono inerenti alle finalità di reddito dell'impresa, nei termini in cui ciò è richiesto dal successivo art. 75, comma 5.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 65, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)