Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12253 del 14/06/2016 (Rv. 640267 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Locazione immobiliare - Difetto di forma scritta - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
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La nullità del contratto di locazione stipulato da una P.A. in forma verbale, in violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è rilevabile d'ufficio ove sia stata proposta domanda di risoluzione dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)