diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6934 del 28/02/1991 Ud. (dep. 28/06/1991) Rv. 187671 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Confessione spontanea - Collaborazione alle indagini - Elementi positivi da valutare per il riconoscimento delle attenuanti generiche - Elementi contrari - Valutazione del giudice.
Stato
decisa il 1991-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187671-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche

In materia di attenuanti generiche, tra i positivi elementi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato rientrano la confessione spontanea del colpevole e il corretto comportamento processuale o la collaborazione prestata nelle indagini ed ogni altra situazione di manifesto ravvedimento, quando non sia configurabile l'attenuante del ravvedimento operoso. Tuttavia il giudice di merito può escludere la positiva valenza di tali elementi e negare l'applicazione delle attenuanti generiche, non soltanto quando essi siano contrastati da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, ma anche quando la confessione si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa o sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)