Sez. 1, Sentenza n. 2196 del 14/10/1988 Cc. (dep. 12/11/1988) Rv. 179656 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA DI DISSEQUESTRO - RIMEDIO ESPERIBILE: INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONVERSIONE DEL MEZZO IN INCIDENTE DI ESECUZIONE - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZA - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - REIEZIONE DELL'ISTANZA DI DISSEQUESTRO - RIMEDIO ESPERIBILE: INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICHIESTA DI RIESAME AL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONVERSIONE DEL MEZZO IN INCIDENTE DI ESECUZIONE - POSSIBILITÀ - CONSEGUENZA - FATTISPECIE.*
Il provvedimento di reiezione dell'istanza di dissequestro è fuori dell'ambito di operatività dell'art. 343 bis cod. proc. pen., in quanto il riesame al "tribunale della libertà" è ammissibile solo per i provvedimenti costitutivi del vincolo reale. Contro il provvedimento di reiezione in esame deve ritenersi esperibile l'opposizione nella Forma dell'incidente di esecuzione davanti allo stesso giudice che lo ha deliberato. Tuttavia, nell'ipotesi in cui contro il provvedimento di reiezione dell'istanza di dissequestro sia stato proposto riesame, il tribunale della libertà non deve definire con declaratoria di inammissibilità il gravame, ma conservare, agli effetti consentiti, il mezzo proposto, qualificandolo come atto introduttivo di incidente di esecuzione. (nella specie è stato annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale della libertà, dichiarativo della inammissibilità della richiesta di riesame, e, qualificata tale richiesta come atto introduttivo di incidente di esecuzione, gli Atti sono stati trasmessi al giudice competente). (Conf mass n 168192; (Conf mass n 176314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)