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Sez. 3, Sentenza n. 26964 del 20/12/2007 (Rv. 600858 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione - Consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui - Intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate - Dolo generico e dolo eventuale - Necessità e sufficienza.
Stato
decisa il 2007-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600858-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di diffamazione, conformemente alla giurisprudenza penale della S.C., è necessario e sufficiente che ricorra il cosiddetto dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)