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Sez. 1, Ordinanza n. 28599 del 29/10/2025 (Rv. 676866-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Anatocismo bancario - Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676866-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)