Sez. L, Sentenza n. 7475 del 17/12/1983 (Rv. 432090 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il difetto della legitimatio ad causam, la quale costituisce una condizione dell'Azione, è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, sempreché sulla relativa questione non si sia formato il giudicato. (Conf 2048/78, mass n 391409).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)