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Sez. 1, Sentenza n. 3972 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014) Rv. 259136 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Omessa rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello - Deducibilità del vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod.proc. pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259136-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d) cod.proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)