Sez. 1, Sentenza n. 3720 del 09/04/1991 (Rv. 471597 - 01)
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo | Provvedimento relativo - Ricorso al tribunale - Decisione con decreto in Camera di consiglio - Reclamo alla Corte di appello - Declaratoria di inammissibilità - Ricorso per Cassazione - Limiti.
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo
Qualora il tribunale decida con decreto in Camera di consiglio, su ricorso avverso provvedimento in materia di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, nel vigore e secondo le previsioni della legge 8 agosto 1985 n. 443, e poi la Corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo contro detto decreto, per inosservanza del termine di cui all'art. 739 cod. proc. civ., il ricorso per Cassazione contro tale ultima pronuncia non può sollevare questioni circa l'applicabilità della citata legge, e, quindi del rito camerale, ove le medesime non siano state già proposte nella fase del reclamo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)