Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 374 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17520
- Tributi in genere
- Riscossione delle imposte
- Beni mobili pignorati presso l'abitazione del debitore
- Opposizione di terzo
- Divieto per il coniuge, parenti e affini
- Lamentata incidenza sul diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 283/1984, 123/1986, 191/1989, 484/1989. Sull'art. 207 lett. b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette avente contenuto identico a quello della norma impugnata v. sent. n. 42/1964 e ord. nn. 71/1971 e 36/1974.
Norme impugnate
- art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
- art. 24 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, alinea b, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1990 il Pretore di Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente (nonché dei coobbligati);
che in particolare il giudice rimettente ritiene che l'esecuzione fiscale debba conformarsi alle regole dell'esecuzione ordinaria ed innanzi tutto a quella dell'opposizione di terzo, non essendo possibile inibire a quest'ultimo - ove versi in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con il debitore esecutato - l'accesso alle difese giudiziali;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n. 123 del 1986, nonché nn. 191 e 484 del 1989, ha già dichiarato - anche con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente - la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente di proporre opposizione di terzo ex
art. 619 cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella casa di abitazione comune;
che in precedenza la medesima questione - avente ad oggetto l'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) che nel previgente regime della riscossione delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 52 cit. - era stata dichiarata non fondata con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive ordinanze (ex plurimis, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);
che il giudice rimettente - peraltro omettendo di tener conto della giurisprudenza di questa Corte - non ha addotto motivi nuovi che possano fondare una diversa decisione;
che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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