diritto.io

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Testo in vigore al

Art. 2 Concessioni per l'esercizio delle scommesse

1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

  2. b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

  3. c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

  4. d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

  5. e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

  6. f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

  7. g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;

  8. h) durata di sei anni.

2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.

3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.

4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.

5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.

7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .

9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .

Art. 3 Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:

  1. a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;

  2. b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore;

  3. c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;

  4. d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.

2. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 4 Scommesse consentite

1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti.

3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.

5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.

6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione.

Art. 5 Programma ufficiale delle corse

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.

2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.

3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art. 6 Accettazione delle scommesse

1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:

  1. a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;

  2. b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;

  3. c) presso le agenzie ippiche;

  4. d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.

2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.

3. E' vietata ogni forma di intermediazione.

4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.

5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, e' esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.

6. Con provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, previa contestazione, e' vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento e' comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.

7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.

8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse e' irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.

9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo e' attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 7 Validita' delle scommesse e dei risultati delle corse

1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformita' al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa ne' alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa.

3. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

Art. 8 Ricevuta della scommessa

1. La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 20.

2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si e' allontanato dallo sportello.

4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

Art. 9 R i m b o r s i

1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:

  1. a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

  2. b) se la scommessa non e' considerata valida ai sensi dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1;

  3. c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.

3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.

4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 10 Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non puo' procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non puo' procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali e' indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, e' riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.

2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.

Art. 11 Soluzione delle controversie

1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.

3. La decisione della commissione puo' essere impugnata dinanzi all'autorita' giudiziaria.

4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione e' nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e' altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un supplente.

Art. 12 Attribuzione dei proventi

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.

2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalita' con particolare riferimento a:

  1. a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;

  2. b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;

  3. c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;

  4. d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;4

  5. e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;

  6. f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;

  7. g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;

  8. h) controllo della regolarita' di tutte le attivita' relative alle corse;

  9. i) promozione dell'attivita' ippica;

  10. l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Art. 13 Segnale televisivo per la trasmissione delle corse

1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole.

Capo II. Disposizioni di carattere fiscale

Art. 14 Presupposto dell'imposta

1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Art. 15 Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:

  1. a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;

  2. b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;

  3. c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;

  4. d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.

Art. 16 Base imponibile

1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

Art. 17 A l i q u o t e

1. L'aliquota dell'imposta unica e' stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota e' elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.

2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Art. 18 Ufficio competente

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66 .

2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art. 19 Dichiarazione d'inizio di attivita'

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66 .

2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attivita' adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 20 Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse

1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' gratuito.

2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 22 Rapporti con altri tributi

1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.

2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.