Norme in materia di misure di prevenzione personali
Testo in vigore al
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti:
"L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo".
Art. 6
1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dopo la parola "comune" sono aggiunte le seguenti: "o del divieto di soggiorno".
Art. 7
1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 21 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita', puo' altresi' disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione".
Art. 8
1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "anche se non vi sia stata diffida," sono sostituite dalle seguenti: "anche se non vi e' stato preventivo avviso,".
Art. 9
1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' abrogato.
Art. 10
1. Al secondo comma dell'articolo 3- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423." sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.".
Art. 11
1. Al secondo comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "secondo, sesto e settimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423," sono sostituite dalle seguenti: "quinto, nono e decimo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,".
Art. 12
1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: "in forza di provvedimenti definitivi".
Art. 13
1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole "nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 1, numeri 1) e 2)".
Art. 14
1. Al secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, le parole "o in altro comune, o in una frazione di essi." sono sostituite dalle seguenti: "o in un comune vicino sede di un ufficio di polizia.".
Art. 15
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato puo' chiedere la riabilitazione. La riabilitazione e' concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
Art. 16
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dispone il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza salvo che non ritenga di sostituire alla misura il divieto di soggiorno. Il relativo provvedimento e' comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'articolo 291- bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI