Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
Testo in vigore al
Titolo I. Assistenza e beneficenza pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 del predetto statuto speciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la pubblica istruzione, per i trasporti, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanita', per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
Art. 1
1. Le funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, relativamente al suo territorio.
Titolo II. Polizia locale, urbana e rurale
Art. 2
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di polizia locale, urbana e rurale, svolte dagli enti locali.
Titolo III. Istituzioni culturali, biblioteche e musei di interesse locale e regionale
Art. 3
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attivita'.
Art. 4
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.
Art. 5
1. Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.
Art. 6
1. La sovrintendenza ai beni librari, gia' demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Titolo IV. Assistenza scolastica
Art. 7
1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
2. Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Titolo V. Igiene e sanita' - assistenza sanitaria ed ospedaliera
Art. 8
1. Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanita' ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
Art. 9
1. Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, trasferite alle regioni con gli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, relativamente al suo territorio.
Art. 10
1. Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
2. L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia e' svolta, su iniziativa del Ministro per la sanita', nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 43 del presente decreto.
Art. 11
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanita', aventi sede nel territorio regionale:
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
2. Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanita';
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attivita' ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.
3. Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della regione.
4. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.