Sez. 3, Sentenza n. 44409 del 07/10/2003 Cc. (dep. 22/11/2003) Rv. 226401 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Aree protette - Zone di protezione speciale - Istituzione - Competenza dello Stato - Sussistenza.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di aree protette sussiste la possibilità per lo Stato di istituire, e non solo designare, zone di protezione speciale, sottoponendole alla disciplina generale sulle aree protette, atteso che la competenza alla istituzione delle ZPS non è attribuita alla Regioni, ed allo Stato in via sostitutiva, ma anche a quest'ultimo, in via principale ancor più dopo la modifica costituzionale dell'art. 117, allorché un determinato "habitat" naturale o seminaturale sia ritenuto importante, nonché per la conservazione della flora e della fauna selvatica.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)