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DIRETTIVA 97/11/CE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viste le proposte della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere del Comitato delle regioni3, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati problemi pubblici e privati5 mira a fornire alle autorità competenti le informazioni adeguate che permettano di decidere su un determinato progetto con cognizione di causa per quanto riguarda il possibile notevole impatto sull'ambiente; che la procedura di valutazione è uno strumento fondamentale della politica ambientale quale definita all'articolo 130 R del trattato e del quinto programma comunitario di politica e d'azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

considerando che a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato la politica della Comunità nel settore dell'ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni recati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

considerando che sarebbe opportuno armonizzare i principi fondamentali della valutazione dell'impatto ambientale; che gli Stati membri possono stabilire norme più severe a tutela dell'ambiente;

considerando che l'esperienza maturata nella valutazione dell'impatto ambientale, esposta nella relazione sull'applicazione della direttiva 85/337/CEE, adottata dalla Commissione il 2 aprile 1993, indica che è necessario introdurre disposizioni intese a chiarire, completare e migliorare le regole relative alla procedura di valutazione, per far sì che la direttiva sia applicata in modo sempre più armonizzato ed efficace;

considerando che per lo sviluppo dei progetti per i quali si richiede una valutazione si dovrebbe prevedere un'autorizzazione; che la valutazione dovrebbe precedere il rilascio dell'autorizzazione;

considerando che è opportuno completare l'elenco dei progetti che hanno incidenze notevoli sull'ambiente e che pertanto devono essere sottoposti di norma ad una valutazione sistematica;

considerando la possibilità che progetti di altri tipi non abbiano in tutti i casi incidenze notevoli sull'ambiente; che è opportuno che detti progetti siano sottoposti a valutazione qualora, a giudizio degli Stati membri, possano influire in modo rilevante sull'ambiente;

considerando che gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale; che per gli Stati membri non sarebbe obbligatorio esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri;

considerando che nel fissare tali soglie o criteri e nell'esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell'entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva; che, secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l'applicazione di detti criteri nei casi concreti;

considerando che il criterio di ubicazione relativo alle zone di protezione speciale designate dagli Stati membri a norma delle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici6 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche7 non comporta necessariamente che i progetti in dette zone debbano essere automaticamente sottoposti a valutazione a norma della presente direttiva;

considerando che è opportuno introdurre una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere sul contenuto e l'ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione; che gli Stati membri, nel quadro della presente procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l'altro, alternative ai progetti per i quali intende presentare una domanda;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale;

considerando che il 25 febbraio 1991 la Comunità ha firmato la convenzione sulla valutazione dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 85/337/CEE è modificata come segue:

1.

All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.»

2.

All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento1.

3.

All'articolo 2, il primo comma del paragrafo 3 è così formulato:

«3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.»

4. Nel testo in inglese dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le parole «where appropriate» sono sostituite da «where applicable».

5.

L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

— l'uomo, la fauna e la flora;

— il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;

— i beni materiali ed il patrimonio culturale;

— l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.»

6.

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2.

Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante

  1. a) un esame del progetto caso per caso;

  2. b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

o

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.»

7.

L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

  1. a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

  2. b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

— una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

— una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

— i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;

— una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

— una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.»

8.

All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.» All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione»;

9.

L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1.

Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra l'altro:

  1. a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

  2. b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata

e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.

3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

  1. a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

  2. b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati.»

10.

L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.»

11.

L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:

— il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;

— i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;

— eventualmente una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1.»

12.

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.»

13.

All'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.»

14. L'articolo 13 è soppresso.

15. Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II, III e IV che figurano in allegato.

Art. 2

Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva 85/337/CEE qual è emendata dalla presente direttiva. La relazione è basata sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Sulla base di questa relazione la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per assicurare un maggior coordinamento nell'applicazione della presente direttiva.

Art. 3

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 14 marzo 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per le domande di autorizzazione sottoposte all'autorità competente anteriormente allo scadere del termine fissato al paragrafo 1, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. DE BOER GU n. C 81 del 19. 3. 1996, pag. 14. (4) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 101), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 75) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 103).