Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018 (Rv. 648805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Sentenza notificata in via telematica - Deposito della relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. - Attestazione di conformità, della copia analogica, redatta dal difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)