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Sez. 4, Sentenza n. 75 del 06/11/1998 Ud. (dep. 05/01/1999) Rv. 212197 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Sospensione della patente - Durata - Criteri di ragguaglio - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212197-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato, secondo criteri in parte diversi da quelli di cui all'art. 133 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)