Statuto speciale per la Valle d'Aosta
Testo in vigore al
Art. 12
1. Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sara' dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.
2. La Valle puo' istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.
3. Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali, della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.
4. Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 13
1. Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.
2. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.
3. Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.
4. La Giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
5. Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
Titolo IV. Zona franca
Art. 14
1. Il territorio della Valle d'Aosta e' posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
2. Le modalita' d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
Titolo V. Organi della regione
Art. 15
1. Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale ed il suo Presidente.
Art. 16
1. Il consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilita' quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 17
1. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale.
2. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Art. 18
1. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
4. Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.
Art. 19
1. Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformita' al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20
1. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri.
Art. 21
1. Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non e' presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza, speciale.
Art. 22
1. Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.
2. Il Consiglio tuttavia puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 23
1. I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Art. 24
1. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 25
1. I consiglieri regionali ricevono una indennita' fissata con legge della legione.
Art. 26
1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
Art. 27
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale; ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano.
Art. 28
1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.
Art. 29
1. Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
Art. 30
1. Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle e' sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.
2. Non e' ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
3. Le modalita' di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale.
Art. 31
1. Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla, comunicazione.
2. La legge e' promulgata nel dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sia pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
3. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
4. Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia, al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.
5. Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 32
1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.