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Sez. L, Sentenza n. 2914 del 10/05/1982 (Rv. 420804 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420804-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva nel domicilio reale del soccombente, invece che al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ. non vale a fare decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti del destinatario, ma produce sempre tale effetto nei confronti del notificante medesimo (anche se richiesta dal suo procuratore ed accompagnata da quella del pedissequo precetto) il quale, per il fatto stesso di assumere tale iniziativa, ha dimostrato di aver potuto valutare l'utilità di proporre o meno le impugnazioni nel proprio interesse. (Conf 620/81, mass n 411112; (Conf 3990/80, mass n 407893).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)