Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. All'art. 11 della legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modifica e convalida il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, sono sostituiti i seguenti:
2. Art. 11. - La riscossione delle entrate dell'Ente autonomo e' fatta dagli esattori comunali, ovvero da un esattore unico particolare, in base a ruoli, approvati dal presidente e resi esecutori dal prefetto.
3. Il conferimento del servizio suddetto agli esattori delle imposte dirette e la cessazione di esso possono dall'Ente essere disposti anche durante il corso dei contratti di appalto.
4. Tanto gli esattori comunali come quello particolare provvedono alla riscossione con i privilegi fiscali e rispondono verso l'Ente del non riscosso per riscosso, con tutte le modalita' e secondo le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette.
5. Tanto nei rapporti fra esattori ed utenti, quanto in quelli fra l'esattore e l'Ente sono applicabili, in quanto compatibili, e con i temperamenti derivanti dalla organizzazione dell'Ente, tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.
6. Per accertare la regolarita' del servizio di riscossione, il prefetto della Provincia puo' disporre ispezioni, a richiesta dell'Ente, anche a mezzo di funzionari di questo, presso gli uffici degli esattori comunali. Uguale facolta' spetta direttamente all'Ente nei riguardi del proprio esattore particolare, quando esista.
7. Art. 11-bis. - Sono riscossi mediante ruoli:
a) i canoni dovuti dalle Provincie, dai Comuni, dagli enti morali e da qualsiasi altro utente, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si provvede a riscossione diretta, in base a fatture ed ai contratti, non esclusi quelli emergenti dagli articoli 123 e 124 del regolamento generale, approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
b) le somme dovute per eccedenze di consumo oltre i minimi impegnativi contrattuali;
c) i rimborsi dovuti per spese di impianto, contrattuali, di manutenzione e per penali, ad eccezione di quelli dovuti dalle Amministrazioni dello Stato.
8. Per i canoni di cui alla lettera a) sono compilati ruoli principali, per le altre entrate di cui alle lettere b) e c) sono compilati ruoli speciali.
9. Gli utenti sono tenuti al pagamento delle somme comprese nei ruoli approvati e consegnati all'esattore, nonostante qualsiasi reclamo e contestazione, salvo i rimborsi eventualmente dovuti a contestazione definita.
10. La riscossione delle somme contenute nei ruoli principali e' fatta in tre rate, in corrispondenza della prima, terza e quinta scadenza delle rate bimestrali, stabilite per la riscossione delle imposte dirette. La riscossione dei ruoli speciali e' fatta in unica soluzione, in corrispondenza alla piu' prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette.
11. Decorsi 10 giorni dalla scadenza senza che siasi provveduto al pagamento delle somme dovute, gli utenti incorrono in una multa pari a quella dovuta dai contribuenti morosi per imposte e tasse a favore dell'esattore, senza pregiudizio dell'azione esecutiva e della facolta' dell'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua, a mente dell'art. 118 del regolamento.
12. Per il servizio di riscossione mediante ruoli, gli esattori comunali e quello particolare dell'Ente hanno diritto ad un aggio a carico dell'utente, pari a quello risultante dal contratto di appalto dell'esattoria per ciascun Comune.
13. Nei riguardi delle Provincie e dei Comuni tale aggio viene determinato in ragione di lire una per ogni cento lire riscosse.
14. Tanto gli esattori comunali quanto quello particolare dell'Ente non possono richiedere rimborso di quote inesigibili, se non dimostrino, oltre all'infruttuosita' degli atti esecutivi, anche di aver dato avviso all'Ente, alla scadenza del debito dell'utente, della morosita' di questo, per l'esercizio della facolta' nascente dall'art. 118 del regolamento.
15. Art. 11-ter. - L'esattore particolare dell'Ente e' equiparato agli esattori comunali, nei riguardi della facolta' di nominare proprii collettori e messi per ogni Comune o per gruppi di Comuni, nonche' per quanto riguarda la procedura esecutiva e per tutto cio' che concerne la riscossione ed il versamento all'Ente delle somme di cui risponde. Egli ha inoltre il diritto di valersi dell'opera dei messi comunali per le notificazioni, e degli esattori per i procedimenti per delegazione.
16. Spetta al Consiglio di amministrazione di determinare la misura e modalita' della cauzione da prestarsi dall'esattore particolare dell'Ente.
17. Art. 11-quater. - Il servizio di cassa dell'Ente e' eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.
18. Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria e' esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.
19. L'ufficio di tesoriere e' disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione.1
Art. 2
1. Alla legge 23 settembre 1920, n. 1365, che modifica e convalida il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, e' aggiunto il seguente:
Art. 21. - Ai contravventori alle norme del regolamento di distribuzione dell'acqua, di cui all'art. 125 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195, ed a tutte le altre disposizioni del regolamento stesso e' applicabile una penale da L. 5 a L. 500.
Spetta al Consiglio di amministrazione di determinare la misura della penale applicabile a ciascuna infrazione.
E' data facolta' all'Ente di provvedere alla nomina di propri agenti giurati, i quali sono a tutti gli effetti considerati agenti di forza pubblica. Tale qualifica puo' altresi' essere conferita ai dirigenti tecnici ed amministrativi dell'esercizio dell'acquedotto.
Il riconoscimento degli agenti da parte del prefetto di una delle Provincie, nella cui giurisdizione rientrano le opere dell'acquedotto, ha efficacia anche nelle altre Provincie attraversate dall'acquedotto stesso; e cio' deve farsi risultare dalla relativa patente.
Art. 3
1. Per quanto non sia previsto nelle disposizioni di cui alla presente legge, provvedono le leggi e regolamenti generali, riguardanti la materia, nonche' le disposizioni che saranno adottate con il regolamento.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE,
Mussolini - Mosconi - Giuriati.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.