Sez. L, Sentenza n. 6271 del 16/07/1987 (Rv. 454556 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI PREAVVISO IN IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INVALIDITÀ DEL DIRIGENTE, E DI ONERE DEL DATORE DI LAVORO E NON DELL'ENPAIA IN ORDINE AL RELATIVO PAGAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ DI PREAVVISO IN IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INVALIDITÀ DEL DIRIGENTE, E DI ONERE DEL DATORE DI LAVORO E NON DELL'ENPAIA IN ORDINE AL RELATIVO PAGAMENTO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizio di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la suprema Corte, in tale parte, la pronuncia del giudice del merito il quale - interpretando l'art. 44 CCNL 28 luglio 1970 per i dirigenti dei consorzi di bonifica - aveva ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso, in ipotesi di risoluzione del rapporto per accertata Invalidità del dirigente, costituisse un normale emolumento retributivo scaturente dal rapporto, e non già un accessorio del trattamento di quiescenza, e che pertanto al suo pagamento fosse tenuto il datore di lavoro e non già l'ENPAIA). (V 5934/84, mass n 497594).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 28/07/1970 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)