diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11850 del 29/11/1993 (Rv. 484550 - 01)

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale | Presupposti - Facile e pronta liquidità del credito opposto - Accertamento discrezionale del giudice di merito - Domanda riconvenzionale introdotta ad iniziativa del convenuto - Accertamento dell'esistenza del credito - Necessità.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484550-01

Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale

La compensazione giudiziale è ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, la facile e pronta liquidità del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi per il disposto degli artt. 36 e 112 cod. proc. civ. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)