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Sez. 1, Sentenza n. 2296 del 12/08/1963 (Rv. 263539 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - ESTREMI - BOLLO POSTALE.*
Stato
decisa il 1963-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263539-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - ESTREMI - BOLLO POSTALE.*

L'art 2704 cod civ non contiene una enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa e computabile riguardo ai terzi, in quanto esso, disponendo che tale data deve ritenersi certa anche dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisce in modo egualmente certo l'anteriorita della formazione del documento, lascia all'interprete di decidere caso per caso se a un dato fatto possa attribuirsi eguale forza probante. In conseguenza, se la scrittura privata non autenticata formi un unico corpo con il foglio sul quale e stato impresso il timbro postale per la spedizione di esso, la data risultante dal timbro medesimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilita di fronte ai terzi, perche la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad una attestazione autentica che il documento e stato inviato nel medesimo giorno in cui essa e stata eseguita. (Conf 2139'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)