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Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)

Testo in vigore al

Art. 19

Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte.

Sono definiti criteri per determinare le modificazioni che possono non essere apportate, in quanto non pertinenti, essenziali od utili, conformemente alla procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Art. 20

1. Le informazioni di cui all’articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico.

2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema elettronico entro un mese a decorrere dalla fine del periodo cui tali informazioni si riferiscono.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell’articolo 19, il loro inserimento deve aver luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.

Art. 21

1. Ciascuno Stato membro accorda senza indugio all’autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatico alle informazioni archiviate a norma dell’articolo 17.

1 bis. Ogni Stato membro accorda ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri Stati membri.

2.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati:

  1. a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

  2. b) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni;

  3. c) i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b) e i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno trasmesso, in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni relative alle persone a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a);

  4. d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a);

  5. e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro e, per ognuna delle persone che hanno trasmesso le informazioni in conformità dell'articolo 262, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, il relativo numero di identificazione IVA e le informazioni che hanno trasmesso in merito a ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:

    1. i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;

    2. ii) l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

    3. iii)

I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.

2 bis.

Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili i seguenti dati:

  1. a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;

  2. b) i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

  3. c) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

  4. d) il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

    1. i) l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;

    2. ii) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata.

3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Art. 21 bis

1. Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:

  1. a) i dati identificativi relativi ai veicoli;

  2. b) i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.

2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:

  1. a) l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;

  2. b) l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.

3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati e le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Art. 22

1.

Per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.

2. Gli Stati membri informano il comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1, delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 1.

Art. 23

Gli Stati membri provvedono affinché il numero d’identificazione IVA, di cui all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del presente regolamento almeno nelle situazioni seguenti:

  1. a) quando persone identificate ai fini dell’IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, come definita all’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l’amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica. Un’amministrazione tributaria può presumere, in particolare, che una persona abbia cessato la sua attività economica qualora, pur essendo stata sollecitata in tal senso, tale persona non abbia presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi per un anno a decorrere dal termine per la presentazione della prima dichiarazione o del primo elenco mancanti. La persona ha il diritto di provare l’esistenza di un’attività economica con altri mezzi;

  2. b) quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati tali talché, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.

Art. 24

Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.

Capo VI. Richiesta di notifica amministrativa

Art. 25

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli atti e le decisioni promananti dalle autorità competenti e relativi all’applicazione della legislazione IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

Art. 26

La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell’atto o della decisione da notificare, indica il nome, l’indirizzo e ogni altro elemento utile per l’identificazione del destinatario.

Art. 27

L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l’atto sono stati notificati al destinatario.

Capo VII. Presenza negli uffici amministrativi e durante le indagini amministrative e le indagini amministrative svolte congiuntamente

Art. 28

1. Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest’ultima, agenti autorizzati dall’autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1, essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo nei quali tali autorità esercitano le loro funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell’autorità interpellata, agli agenti dell’autorità richiedente ne è fornita copia.

2. Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest’ultima agenti designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all’articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell’autorità interpellata. Gli agenti dell’autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell’autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite degli agenti dell’autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa.

2 bis.

Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 1. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.

Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.

I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.

Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.

3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

Capo VIII. Controlli simultanei

Art. 29

Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Art. 30

1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L’autorità competente di detto Stato membro informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l’hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

2. L’autorità competente dello Stato membro che riceve la proposta di controllo simultaneo, conferma all’autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese.

3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

Capo IX. Informazione dei soggetti passivi

Art. 31

1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all’articolo 17.

2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.

3. Nel periodo previsto all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

Art. 32

1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono il titolo XI, capo 3, della direttiva 2006/112/CE.

2. L’elenco particolareggiato e il formato delle informazioni da comunicare sono decisi secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Capo X. Eurofisc

Art. 33

1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up («Eurofisc»).

2. Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:

  1. a) stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;

  2. b) conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo «ambiti di attività di Eurofisc»);

  3. c) coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;

  4. d) coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.

Art. 34

1. Gli Stati membri partecipano agli ambiti di attività di Eurofisc di loro scelta e possono altresì decidere di porre fine alla loro partecipazione.

2. Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.

3. Le informazioni scambiate sono riservate, secondo quanto previsto dall’articolo 55.

Art. 36

1. Le autorità competenti di ogni Stato membro designano almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e svolgono le attività di cui all’articolo 33, paragrafo 2. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.

1 bis.

I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato.

I funzionari di collegamento degli Stati membri:

  1. a) concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;

  2. b) esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;

  3. c) valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;

  4. d) approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.

2.

I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo «funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti») designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:

  1. a) raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;

  2. b) provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

  3. c) forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;

  4. d) presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

3. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere pertinenti informazioni all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (in prosieguo «Europol») e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo «OLAF»). A tal fine e secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, possono trasmettere loro tutte le informazioni necessarie al fine di ricevere le informazioni richieste.

4. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici.

5. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.

Art. 37

Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Capo XI. Disposizioni riguardanti i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/ce

Sezione 1. Disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2014

Art. 38

Le seguenti disposizioni si applicano in riferimento al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE. Le definizioni di cui all’articolo 358 di detta direttiva si applicano anche ai fini del presente capo.