Sez. U - , Sentenza n. 7756 del 27/03/2017 (Rv. 643560 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Modificazioni o riparazioni apportate ad un immobile preesistente – Responsabilità ex art. 1669 c.c. – Sussistenza – Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
In tema di contratto d’appalto, l’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)