Sez. 3, Sentenza n. 47242 del 15/11/2005 Ud. (dep. 28/12/2005) Rv. 233425 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA | Confisca del programma software riproducente gioco d'azzardo - Obbligatorietà - Fondamento - Applicabilità anche in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - SANZIONI E MISURA DI SICUREZZA
Anche in riferimento a reati commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2002, n. 289, il programma software di un gioco d'azzardo installato in un apparecchio elettronico deve essere obbligatoriamente confiscato, in quanto deve essere sottratta alla libera disponibilità dell'imputato tale "res", la cui pericolosità è presunta dalla legge, per non incentivare la commissione di ulteriori illeciti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)