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Sez. 1 - , Ordinanza n. 11970 del 16/05/2018 (Rv. 648459 - 01)

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Beni immobili - Vincolo pertinenziale - Requisiti - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648459-01

BENI - PERTINENZE, DIFFERENZE DALLE COSE COMPOSTE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che talune serre agricole costituivano beni immobili posti a servizio di un fondo rustico, restando ad esso avvinte da vincolo pertinenziale ex art. 817 c.c., siccome stabilmente ancorate al suolo e, quindi, destinate ad alterare durevolmente il territorio al pari di una qualsiasi altra edificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)