Sez. 3 - , Sentenza n. 40562 del 05/10/2021 Ud. (dep. 10/11/2021) Rv. 282166 - 01
SPORT | Reato previsto dall'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989 - Impossibilità per l'obbligato di raggiungere il luogo di svolgimento della manifestazione vietata - Inoffensività della condotta - Esclusione- Ragioni- Fattispecie.
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In tema di reato di cui all'art.6, commi 1 e e 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, la presentazione nell'ufficio o comando di polizia, il cui inadempimento è sanzionato da detta norma, è funzionale a costituire deterrente contro episodi di violenza connessi con manifestazioni sportive ma che possono verificarsi anche al di fuori dei luoghi in cui queste si svolgono o nelle vicinanze di essi, sicché l'offensività della condotta di inottemperanza non è esclusa sol perché l'obbligato non sia in condizione di raggiungere il luogo della manifestazione sportiva vietata nel momento in cui la stessa si stia svolgendo. (Fattispecie di presentazione, da parte di persona tenuta a comparire all'inizio del primo tempo e alla fine del secondo di tutti gli incontri disputati da squadra di calcio, effettuata in un unico momento invocato come comunque incompatibile, per la distanza del comando di polizia dal luogo di gioco, con la presenza durante lo svolgimento della competizione).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)