Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29805 del 18/11/2019 (Rv. 656158 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica – Giurisdizione tributaria – Limiti – Giudizio concernente una diffida di pagamento - Sussistenza di tale giurisdizione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
L'attribuzione alle commissioni tributarie - ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001 - della cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti, si estende a tutte le questioni concernenti l'"an" o il "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, tra cui non ricade la diffida di pagamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)