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Sez. U, Sentenza n. 1387 del 15/06/1967 (Rv. 328000 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE - COMPETENZA DEI TRIBUNALI ORDINARI - RICORSI PENDENTI DAVANTI ALLA GPA ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - RIMESSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO.*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328000-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA A CONSIGLIERE PROVINCIALE - COMPETENZA DEI TRIBUNALI ORDINARI - RICORSI PENDENTI DAVANTI ALLA GPA ALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1147 DEL 1966 - RIMESSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO.*

Le controversie circa l'eleggibilita alla carica di consigliere provinciale, che gia dopo la sentenza della Corte costituzionale del 27 dicembre 1965, n.93, dovevano ritenersi devolute, in base ai principi generali in tema di giurisdizione, ai tribunali ordinari, sono ora espressamente attribuite a detti tribunali in forza della legge 23 dicembre 1966, n.1147, la quale, regolando con norma transitoria, tra l'altro, la situazione dei ricorsi pendenti davanti alla G. P. a. In Sede giurisdizionale, ha disposto che, entro breve termine, siano trasmessi d'ufficio al tribunale territorialmente competente. (la pronuncia della S. C. e stata emessa in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto, dopo la sentenza della Corte costituzionale, riguardo ad una controversia pendente dinanzi alla G. P a.).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)